?? Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 137/2020 denominato “#DecretoRistori“, licenziato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 27 ottobre 2020, con il quale viene previsto un pacchetto di aiuti economici per le imprese, i lavoratori e le famiglie colpite più pesantemente dagli effetti delle nuove limitazioni previste dal DPCM dello scorso 24 ottobre 2020.
 
??Tra le principali novità si segnalano:
 
➡️➡️ (Art. 1) CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ⬅️⬅️
ℹ️ Per alcune tipologie di attività economiche che hanno subito restrizioni e, conseguentemente, un calo di fatturato, è riconosciuto un contributo a fondo perduto.
ℹ️ Lo stesso contributo varia in base a singoli codici ATECO specificatamente individuati nell’Allegato n. 1 del Decreto (la somma complessiva oscilla tra il 100% ed il 400% del contributo già corrisposto in virtù dell’istanza presentata sulla base delle disposizioni del Decreto Rilancio) e, più precisamente:
??? INDENNIZZO DEL 4️⃣0️⃣0️⃣ % ???
? 93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili;
??? INDENNIZZO DEL 2️⃣0️⃣0️⃣ % ???
? 49.39.01 – Gestori di funicolari,ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano sub-urbano;
? 56.10.11 – Ristorazione con somministrazione;
? 56.10.12 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
? 56.10.42 – Ristorazione ambulante;
? 56.10.50 – Ristorazione su treni e navi;
? 56.21.00 – Catering per eventi, banqueting;
? 59.13.00 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi;
? 59.14.00 – Attività di proiezione cinematografica;
? 74.90.94 – Agenzie di agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport;
? 77.39.94 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi;
? 79.90.11 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento;
? 79.90.19 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio;
? 79.90.20 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici;
? 82.30.00 – Organizzazione di convegni e fiere;
? 85.52.09 – Altra formazione culturale;
? 90.01.01 – Attività nel campo della recitazione;
? 90.01.09 – Altre rappresentazioni artistiche;
? 90.02.01 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
? 90.02.09 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;
? 90.03.09 – Altre creazioni artistiche e letterarie;
? 90.04.00 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche;
? 92.00.09 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprese le sale bingo);
? 93.11.10 – Gestione di stadi;
? 93.11.20 – Gestione di piscine;
? 93.11.30 – Gestione di impianti sportivi polivalenti;
? 93.11.90 – Gestione di altri impianti sportivi;
? 93.12.00 – Attività di club sportivi;
? 93.13.00 – Gestione di palestre;
? 93.19.10 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi;
? 93.19.99 – Altre attività sportive;
? 93.21.00 – Parchi di divertimento e parchi tematici;
? 93.29.30 – Sale giochi e biliardi;
? 93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e divertimento;
? 94.99.20 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby;
? 94.99.90 – Attività di altre organizzazioni associative;
? 96.04.10 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali);
? 96.04.20 – Stabilimenti termali;
? 96.09.05 – Organizzazione di feste e cerimonie;
??? INDENNIZZO DEL 1️⃣5️⃣0️⃣ % ???
? 55.10.00 – Alberghi;
? 55.20.10 – Villaggi turistici;
? 55.20.20 – Ostelli della gioventù;
? 55.20.30 – Rifugi di montagna;
? 55.20.40 – Colonie marine e montane;
? 55.20.51 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
? 55.20.52 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
? 55.30.00 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;
? 55.90.20 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;
? 56.10.30 – Gelaterie e pasticcerie;
? 56.10.41 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti;
? 56.30.00 – Bar e altri esercizi simili senza cucina;
??? INDENNIZZO DEL 1️⃣0️⃣0️⃣ % ???
? 49.32.10 – Trasporto con taxi;
? 49.32.20 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente.
ℹ️ Il contributo spetta nel caso in cui l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (stesso parametro utilizzato per l’accesso al contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio).
ℹ️ Il contributo spetta anche, non ricorrendo il requisito legato al calo di fatturato, a coloro che hanno attivato la propria partita IVA successivamente alla data del primo gennaio 2019 ma non oltre la data del 25 ottobre 2020.
ℹ️ Per i soggetti che hanno presentato l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, l’accredito avverrà direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate, senza necessità di presentare una ulteriore istanza, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nella medesima istanza.
ℹ️ In ogni caso l’importo del contributo non può superare i 150.000 euro.
ℹ️ I soggetti che non hanno presentato l’istanza di cui in precedenza, sono invece obbligati a presentarla ai fini dell’ottenimento del contributo di cui al presente Decreto Legge.
 
➡️➡️ (Art. 3) FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ASD & SSD ⬅️⬅️
ℹ️ Viene previsto un ulteriore stanziamento, pari a 50 milioni di euro, per incrementare il Fondo di sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.
ℹ️ Il fondo sarà destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche penalizzate dalle nuove misure restrittive.
 
➡️➡️ (Art. 4) SOSPENSIONE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI ⬅️⬅️
ℹ️ Viene prorogata la sospensione delle procedure esecutive immobiliari, su tutte le prime case, sino al prossimo 31 dicembre 2020.
 
➡️➡️ (Art. 6) MISURE DI SOSTEGNO ALL’EXPORT E AL SISTEMA DELLE FILIERE INTERNAZIONALI ⬅️⬅️
ℹ️ Viene incrementato di altri 200 milioni di euro il fondo rotativo destinato al ristoro degli operatori fieristici internazionali.
 
➡️➡️ (Art. 7) CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IMPRESE DELLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA ⬅️⬅️
ℹ️ Per le attività economiche delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura è riconosciuto un contributo a fondo perduto in base ad apposito Decreto che verrà emesso dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
ℹ️ La somma messa a disposizione ammonta ad euro 100.000.000.
 
➡️➡️ (Art. 8) CREDITO D’IMPOSTA PER AFFITTI E LOCAZIONI ⬅️⬅️
ℹ️ Per i soggetti economici di cui all’Allegato n. 1, viene nuovamente riproposto un credito d’imposta, nella misura del 60%, dell’importo del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività di impresa o professionale, riferito ai mesi di ottobre, novembre e dicembre,.
ℹ️ Il credito spetta ai soggetti di cui in precedenza a prescindere dal volume d’affari registrato nell’anno 2019.
ℹ️ In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.
ℹ️ Tale credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
ℹ️ Il credito può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
 
➡️➡️ (Art. 9) CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU ⬅️⬅️
ℹ️ Per tutte le attività di cui al già citato Allegato n. 1, viene cancellata la seconda rata dell’IMU scadente il prossimo 16 dicembre 2020 ed inerente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nello stesso allegato, purché i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
 
➡️➡️ (Art. 10) PROROGA TERMINE DI PRESENTAZIONE MODELLO 770/2020 ⬅️⬅️
ℹ️ Il termine di presentazione del modello 770/2020 (inerente l’anno d’imposta 2019, viene prorogato al prossimo 10 dicembre 2020.
 
➡️➡️ (Art. 12) NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ⬅️⬅️
ℹ️ Viene prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa, di fruire di ulteriori 6 settimane di cassa integrazione guadagni.
ℹ️ Le sei settimane devono essere richieste nel periodo compreso tra 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021.
ℹ️ Viene richiesto un contributo straordinario di ingresso pari al 9% (per i datori di lavoro che hanno avuto un calo di fatturato inferiore al 20%) oppure del 18% (per i datori di lavoro che non hanno avuto calo di fatturato).
ℹ️ Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno intrapreso la propria attività successivamente al primo gennaio 2019 e dai datori di lavoro interessati da chiusure e/o limitazioni di orario in virtù delle vigenti disposizioni normative.
ℹ️ Fino al prossimo 31 gennaio 2021 sono sospesi tutti i licenziamenti di carattere economico.
 
➡️➡️ (Art. 13) ESONERO CONTRIBUTIVO IN FAVORE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE INTERESSATE DAL NUOVO LOCKDOWN ⬅️⬅️
ℹ️ Viene riconosciuta la sospensione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, inerenti la mensilità di novembre, per tutte le attività economiche di cui all’Allegato n. 1.
ℹ️ Le somme sospese potranno essere versate, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica rata scadente il prossimo 16 marzo 2021 ovvero in 4 rate mensili di pari importo la cui prima rata scadrà, sempre, il prossimo 16.3.2021.
ℹ️ Il mancato versamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio.
 
➡️➡️ (Art. 14) REDDITO DI EMERGENZA (R.E.M.) ⬅️⬅️
ℹ️ Per i nuclei familiari che hanno già beneficiato del Reddito di Emergenza, lo stesso, viene riconosciuto anche per il mese di novembre.
 
➡️➡️ (Art. 15) NUOVA INDENNITA’ UNA TANTUM ⬅️⬅️
ℹ️ A tutti i lavoratori stagionali del settore turismo, stabilimenti termali e spettacolo, ai lavoratori intermittenti già beneficiari dell’indennità di cui al “decreto Agosto”, viene riconosciuta una ulteriore indennità una tantum pari ad euro 1.000.
ℹ️ Ai fini della fruizione della presente indennità, il lavoratore non deve fruire di ulteriori forme di benefici (NASPI, pensione) e non deve aver cessato il proprio rapporto di lavoro per sua volontà.
 
➡️➡️ (Art. 16) ESONERO CONTRIBUTIVO IN FAVORE DELLA FILIERA AGRICOLA, DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA ⬅️⬅️
ℹ️ Viene riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione dei contributi INAIL, inerenti la mensilità di novembre, per tutte le attività economiche della filiera dell’agricoltura, compresi i produttori di birra e vino, della filiera della pesca e dell’acquacoltura.
ℹ️ L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero”.
ℹ️ Lo stesso esonero dei contributi è riconosciuto a:
? Imprenditori agricoli professionali;
? Coltivatori diretti;
? Mezzadri;
? Coloni.
ℹ️ L’esonero è riconosciuto per il versamento dei contributi che i datori di lavoro suddetti devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre.
 
➡️➡️ (Art. 17) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI SPORTIVI ⬅️⬅️
ℹ️ Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche.
ℹ️ Le domande degli interessati dovranno essere presentate entro il prossimo 30 novembre 2020 tramite apposita piattaforma informatica.
 
➡️➡️ (Art. 27) MISURE URGENTI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TRIBUTARIO ⬅️⬅️
ℹ️ Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio.
ℹ️ I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili.
ℹ️ In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento.
ℹ️ Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell’ufficio giudiziario.
ℹ️ In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.
ℹ️ Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica.
ℹ️ Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.
ℹ️ In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio.
ℹ️ I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.
 
➡️➡️ (Art. 35) ENTRATA IN VIGORE ⬅️⬅️
ℹ️ Il presente Decreto Legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
 
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